La mancata sottoscrizione di un verbale di gara può inficiare l’aggiudicazione?

Un’impresa si aggiudca la procedura aperta bandita da Anas per l’appalto del servizio triennale omnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

La seconda classificata, tuttavia, impugna dinanzi al TAR il provvedimento di aggiudicazione, lamentando:

– la mancata sottoscrizione di due verbali di gara da parte, rispettivamente, di un componente e di un funzionario – nello specifico il verbale n. 2, ove mancava la sottoscrizione di un componente, e il verbale n. 6, dove era assente la firma di un funzionario;

– l’illegittimità delle operazioni di gara derivante dall’avvenuta verbalizzazione in unico verbale di due sedute tenute dalla Commissione;

– la carenza motivazionale dell’atto, tal da porre dubbi in ordine alla effettiva collegialità della valutazione.

Il Collegio, tuttavia, respinge il ricorso, sostenendo che:

La prima doglianza ha valenza meramente formale, atteso che le ricorrenti non contestano la veridicità di quanto affermato nei verbali in ordine alla effettiva presenza di tutti i membri della Commissione, quanto la carenza di alcune sottoscrizioni nei verbali che sono però riferibili a persone non investite di specifiche funzioni di verbalizzazione.

Circa la seconda, il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non comporta la necessaria contestualità di esternalizzazione dell’attività svolta dalla Commissione, così che la materiale redazione del verbale e l’approvazione dello stesso non devono necessariamente avvenire al termine di ogni seduta.

Quanto all’ultima, la valutazione delle offerte può dirsi sufficientemente motivata a mezzo di punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione, laddove l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo.

(TAR Lazio Roma, Sez. I, 30/10/2018, n. 10460)