Errata indicazione costi della manodopera. Possibile l’esclusione?

Una Cooperativa Sociale Onlus partecipava alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di assistenza associati “ADA ADE AD104” per il periodo di due anni indetta dall’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina.

All’esito delle operazioni di gara, la summenzionata Cooperativa si classificava in seconda posizione.

Adiva perciò il TAR per impugnare la determina di aggiudicazione unitamente agli atti preparatori della gara rilevando che:

– il costo della manodopera indicato dalla aggiudicataria nella propria offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, Codice sarebbe pari all’importo della stessa offerta economica al netto del ribasso;

– la S.A. avrebbe pertanto dovuto escludere l’aggiudicatario e non consentirgli di modificare la dichiarazione iniziale in sede di verifica dell’anomalia, consentendogli di indicare un costo per la manodopera inferiore e imputare la differenza alla copertura delle altre voci passive;

– così facendo la S.A. avrebbe violato, a detta della ricorrente: a) l’art. 97 comma 5 lett. d) Codice, che non ammette giustificazioni in relazione al costo del lavoro; b) il principio di immodificabilità della offerta economica mediante ricorso al soccorso istruttorio; c) il disciplinare di gara.

Il Collegio, tuttavia, rigetta il ricorso evidenziando che:

1) il principio della immodificabilità della offerta economica si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non anche a quelle di scienza, che riguardano la giustificazione economica della offerta mediante scomposizione delle voci di costo;

2) il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso anche alla luce di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico.

Ciò chiarito, il Collegio conclude affermando che “Nel caso di specie il predetto limite non risulta essere stato superato. La modifica dell’importo relativo al costo della manodopera, infatti, non ha, infatti, determinato un radicale sconvolgimento del quadro economico inizialmente prospettato atteso che il costo del personale, benché ridotto da Euro 111.600 a Euro 99.174,00 rimane comunque la voce passiva assolutamente preponderante come è normale in un appalto di servizi alla persona”.

(TAR Toscana Firenze, Sez. I, 6/9/2018, n. 1171)