Cancellazione dei voli: il passeggero va informato del diritto alla compensazione pecuniaria

“Cancellati sino a 50 voli al giorno. Per il nostro Paese disagi anche sulle tratte interne”

Intitolava così Repubblica.it il proprio articolo sulla cancellazione massiva dei voli operata da Ryanair nel settembre – ottobre 2017.

Sulla questione si è pronunciata l’Autorità Antitrust che ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese nel settembre 2017 dichiarando che la compagnia aerea si è resa responsabile di:

  • una pratica commerciale scorretta, per avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia – non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo -, comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo;
  • pubblicità ingannevole per aver omesso – in occasione della informativa sulla cancellazione dei voli ai passeggeri – di informarli dell’esistenza del loro (ulteriore) diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal Reg. CE 261/04 proprio in caso di cancellazione dei voli, oltre al rimborso o alla modifica biglietto.

L’art. 7 del Regolamento comunitario prevede infatti che i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel corso del procedimento, Ryanair ha modificato la propria condotta, aggiornando le informazioni veicolate sul proprio sito Internet, specificamente in relazione al diritto alla compensazione pecuniaria, nonché inviando comunicazioni individuali ai consumatori interessati che hanno consentito loro di comprendere pienamente tutti i diritti ad essi spettanti a seguito della cancellazione dei voli e, conseguentemente, di esercitarli.

In considerazione di tale condotta, l’Antitrust ha ridotto l’importo della sanzione irrogata alla compagnia aerea nel procedimento principale, fissandola in 1.850.000 €, e ha ritenuto di concludere il procedimento di inottemperanza, senza infliggere alcuna ammenda al vettore.

(AGCM, Provvedimento IP286/2018)