Assegnazione temporanea dei militari con figli minori di tre anni alla sede dell’altro genitore

L’art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001, che consente l’assegnazione del dipendente pubblico con figli fino a tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa si applica anche al personale militare e delle Forze di Polizia  ed è rivolto a dare protezione a valori di rilievo costituzionale. Pertanto, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e congruamente motivato.

Lo ha ribadito in una recente sentenza in favore di un militare della Guardia di Finanza il TAR Milano, ritenendo inadeguata la motivazione del provvedimento, che non dava conto della sussistenza di esigenze eccezionali e si presentava del tutto generico e non aderente alle circostanze concrete facendo riferimento ad asserite carenze di organico dell’intero Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale.

In particolare, il TAR ha dato rilievo al grado rivestito dal ricorrente (militare di truppa), che svolge ordinari compiti di servizio fungibili con qualunque altro militare di pari qualifica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15/01/2019, n. 73